Diritto allo studio

Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

Cosa fa la Regione

La legge regionale n.6/2008 ha istituito il "Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo ai figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro".

In attuazione della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale con Deliberazione n. 1113 dell’8/07/2019 ha definito i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e per l'erogazione dei contributi a partire dall’a.s. 2019/2020.

Destinatari del contributo

Sono destinatari del contributo i figli di genitori deceduti a seguito di incidenti sul lavoro, anche durante il tragitto verso il luogo dell’attività (con precisi requisiti definiti dall’INAIL), verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008 (14 maggio 2008), che presentino i seguenti requisiti:

  • status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
  • età non superiore a 25 anni al momento della domanda;
  • genitore residente al momento del decesso in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
  • iscrizione ad un Servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, Università o Istituto per l’Alta Formazione Artistica a e Musicale (A.F.A.M.) o corso di formazione professionale, compresi corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Istituti Tecnici Superiori ( I.T.S.);
  • reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 15.748,78 euro). L'attestazione ISEE dovrà essere quella in corso di validità dell'anno in cui si inoltra la richiesta, rilasciata ai sensi del DPCM 159/13.

In caso di figlio di un lavoratore straniero deceduto sul lavoro, è necessario che il genitore al momento del decesso fosse regolarmente presente sul territorio nazionale e pertanto dotato di permesso di soggiorno; nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto alla data del decesso, è necessario che il lavoratore avesse presentato domanda di rinnovo dello stesso.

Chi presenta la domanda

La domanda di accesso al fondo per l'ottenimento del contributo viene presentata dal genitore o da chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso nel caso sia maggiorenne compilando in autocertificazione i moduli predisposti dalla Regione Emilia-Romagna, scaricabili nella sezione Modulistica in fondo a questa pagina.

Per la compilazione dei moduli nella parte relativa all'indicatore ISEE, il richiedente può fare riferimento al Comune di residenza, alla Direzione provinciale dell'INPS della propria Provincia (a cui il cittadino può richiedere l'attestazione ISEE anche per via telematica ai sensi della L. 183/2010) o rivolgersi a un centro di assistenza fiscale (CAF) o agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, i cui indirizzi sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna, “Settore Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro”, entro il 30 settembre di ogni anno attraverso invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: progval@postacert.regione.emilia-romagna.it

oppure

  • invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
    Regione Emilia-Romagna – Settore Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro – viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna.

Fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande pervenute successivamente al termine indicato verranno prese in considerazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e soddisfatte rispettando l'ordine di arrivo.

Le domande presentate e ritenute ammissibili ma non soddisfatte per mancanza di risorse saranno considerate nel primo esercizio in cui si renderanno disponibili i mezzi finanziari in bilancio.

Le domande vanno comunque presentate ogni anno, per l'anno scolastico di riferimento, entro il termine sopra stabilito anche dai soggetti già aventi diritto, in considerazione della variabilità delle spese effettivamente sostenute, nonché di possibili modificazioni dell'indicatore ISEE.

Tipologie delle spese ammissibili

Le spese ammissibili per la concessione del contributo sono:

  • tasse di iscrizione (se pagate a rate, la domanda di rimborso si presenta solo dopo il pagamento di tutte le rate);
  • rette di frequenza (se pagate a rate, la domanda di rimborso si presenta solo dopo il pagamento di tutte le rate);
  • acquisto libri di testo; per gli iscritti al sistema nazionale di istruzione le spese sono ammissibili solo nei limiti della dotazione libraria adottata annualmente dal Ministero dell'Istruzione per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
  • acquisto ausili scolastici;
  • servizio mensa (qualora tale spesa sia ricompresa nella tassa di iscrizione o nella retta, ciò deve essere chiaramente evidenziato in modo da non dare luogo a doppio rimborso);
  • abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

Le spese rimborsabili sono solo quelle effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni e dovranno essere dichiarate in autocertificazione sulla domanda di contributo.

Dalle spese sostenute verranno inoltre detratti il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui alla legge regionale n. 26/2001, se percepiti dal richiedente.

Ai sensi del DPR 445/00, la Regione effettuerà controlli a campione delle domande per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il richiedente perde il diritto al contributo qualora presenti dichiarazioni non veritiere.

Trattandosi di spese effettivamente sostenute, le spese dichiarate dovranno essere supportate da apposita documentazione di spesa (quali scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura, bonifico bancario), da cui si evinca chiaramente il bene o servizio cui si riferisce la spesa.

Importi dei contributi

Il contributo è pari al rimborso del 100% di quanto presentato e ritenuto ammissibile, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Nell’ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, la Giunta regionale, al fine di corrispondere alle finalità della L.R. 6/2008, potrà adottare ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, nonché introdurre tetti massimi di contributo.

A chi rivolgersi

Settore Educazione, istruzione, formazione, lavoro
viale Aldo Moro, 38
Segreteria Tel 051.527 3955 – 5688
Patrizia Berti
Cristina Vittori

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ultima modifica 2024-07-01T15:04:16+02:00
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